Mobilità studentesca internazionale

Referente: Prof.ssa Lucia Contri – mobilita@lamanzoni.it

Gli studenti del quarto anno possono partecipare ad un periodo di studio all’estero.

Le esperienze di studio compiute all’estero da alunni italiani delle scuole secondarie di II grado, attraverso i soggiorni individuali, sono valide per la

riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento (Direzione Generale degli Scambi Culturali-Div.III Prot.1108/36 e Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013 del M.I.U.R.).

La scuola riconosce la valenza educativa, culturale   e formativa dei soggiorni all’estero e valorizza le competenze trasversali acquisite dagli studenti che aderiscono ad un progetto di mobilità internazionale. La scuola ritiene altresì che chi vuole parteciparvi debba possedere un solido profitto scolastico e aver dimostrato nei primi tre anni di studio l’autonomia  necessaria ad un buon recupero e a un proficuo reinserimento nella classe quinta.

La scuola ritiene inoltre che, laddove lo studente intenda trascorrere un solo semestre all’estero, sia assolutamente da preferirsi (per motivi didattici e di reinserimento) la scelta  del primo semestre.

In ottemperanza alle disposizioni sul tema alternanza scuola-lavoro  ( oggi denominata PCTO) contenuti nella  Legge 107 del 2015, commi 33 e 43) e ai chiarimenti del 28/3/2017 ( Nota 3355, “Chiarimenti interpretativi ”),   il nostro Istituto   ( Liceo e  ITE)   considera  anche i periodi annuali o semestrali  di mobilità studentesca internazionale attività a tutti gli effetti valide per l’attribuzione delle ore di PCTO (Percorsi per le competenze  trasversali e l’orientamento).

A tal fine ogni studente consegna alla scuola estera e riporta debitamente compilata al termine  del soggiorno  la scheda “Inbound study abroad student” (allegato 3)

 

Procedura da seguire

Soggiorno di studio all’estero di alunni italiani

Entro la fine di febbraio  del terzo anno di corso lo studente  compila in tutte le sue parti l’allegato 1  del fascicolo della mobilità studentesca e ne consegna una copia in vicepresidenza e una al coordinatore di classe.

Lo studente deve anche sottoscrivere, insieme ai genitori, il patto formativo (allegato 2) che si impegna a stringere con la scuola. Copia dei due allegati deve  essere consegnata al docente referente di classe e in vicepresidenza.

Il Consiglio di Classe dà un parere motivato alla famiglia sull’idoneità dello studente a vivere un’esperienza scolastica all’estero ed a reinserirsi successivamente con profitto in classe.

L’orientamento della scuola è quello di sconsigliare l’adesione ad un  progetto di mobilità a studenti che presentino nella pagella del primo quadrimestre insufficienze che potrebbero non essere recuperate entro la fine dell’anno.

Il Consiglio di Classe incarica un docente di riferimento (Tutor) che lo supporta durante l’esperienza, acquisendo dall’alunno informazioni relative  ai piani e ai programmi di studio scelti e al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. Il docente tutor tiene  periodici contatti con lo studente durante il periodo di permanenza all’estero, esercitando una funzione di collegamento tra lo studente e il consiglio di classe  e di aggiornamento delle informazioni ed infine coordina  il rientro nella scuola italiana.

Tutti i docenti della classe sono comunque tenuti a comunicare autonomamente allo studente prima della partenza una scelta di argomenti essenziali sui quali verterà la prova integrativa di settembre.

Al termine del periodo di studi all’estero, che non può avere durata superiore ad un anno scolastico e che in ogni caso si deve concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico in Italia, il Consiglio di Classe acquisisce dallo studente l’attestato di frequenza ufficiale con elencate le discipline seguite  con relativa valutazione (pagella), i programmi delle materie seguite all’estero e  altra documentazione utile ai fini del reinserimento (scheda compilata dalla scuola all’estero per dell’attribuzione delle ore di PCTO, eventuali certificazioni linguistiche, certificazione di attività svolte durante il soggiorno all’estero ecc.). Tale documentazione deve pervenire a scuola il più presto possibile e comunque entro e non oltre il 15 di luglio.

 

I colloqui integrativi orali (è prevista una prova scritta concordata  solo per le per  lingue straniere per il liceo e per le lingue ed economia aziendale gli studenti dell’ITE )  vertono sugli argomenti fondamentali delle materie non incluse nel piano di studi della scuola estera, preventivamente concordati con gli studenti.

Tali colloqui si svolgono  in concomitanza con le prove di settembre per il giudizio sospeso. Non presentarsi ai suddetti colloqui preclude la possibilità di essere scrutinati e quindi di ottenere l’ammissione alla classe quinta.

In sede di scrutinio,  il Consiglio di classe prende in  esame l’esito degli studi compiuti presso la scuola straniera e quindi la  pagella e ne assume la valutazione. Prende altresì in esame  i risultati delle  prove integrative e quindi  delibera l’ammissione dello studente  alla classe quinta , attribuendo una valutazione che determina il punteggio di credito formativo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

(Se il periodo all’estero si svolge nel secondo quadrimestre il reinserimento avviene in maniera analoga, ovvero attraverso la valutazione degli studi fatti, le eventuali prove e la formalizzazione dell’avvenuto reinserimento nella classe).

 Nel caso di frequenza all’estero nel secondo quadrimestre del quarto anno di corso (“periodo breve”) l’attribuzione dei voti e conseguentemente del punteggio di credito formativo  in sede di  scrutinio di settembre avviene similmente a quanto previsto per il reinserimento dopo  un periodo di studio annuale, ma, trattandosi appunto di un periodo  breve, il Consiglio  di classe prende in esame il programma svolto, la valutazione conseguita nelle materie frequentate, il risultato delle prove integrative  nonché gli esiti  della valutazione intermedia. Il cdc   formula quindi  un giudizio che si sostanzia in voti in decimi, i quali non necessariamente sono la esatta trasposizione delle votazioni conseguite al termine della frequenza semestrale all’estero.

 

Per quanto concerne il primo quadrimestre, il reinserimento avviene in modo flessibile, anche in base alla data di rientro. Il Consiglio di Classe può definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera. I docenti prendono comunque in esame  i programmi svolti e le relative valutazioni e definiscono  con lo studente un programma di reinserimento.

 

All’atto della riammissione la scuola italiana  trasmette, debitamente compilata dallo studente, la scheda A (allegato 4) al Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Scambi Culturali, per le opportune operazioni di monitoraggio.

Soggiorno di studio in Italia di studenti stranieri

La scuola accoglie, per un periodo non superiore ad un anno scolastico, alunni  provenienti dall’estero, che intendono realizzare soggiorni di studio in Italia.

Al fine dell’inserimento nella scuola italiana, quest’ultima acquisisce dalla scuola di provenienza dell’alunno il certificato di nascita, curricolo scolastico, pagelle, copertura assicurativa.

I docenti valorizzano la presenza di studenti stranieri all’interno delle classi per favorire una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche, stimolando l’interesse e la curiosità per culture diverse. I docenti, consapevoli che l’alunno straniero proviene da sistemi scolastici con metodologie didattiche e di valutazione diverse, si fanno carico di approntare per lo studente straniero un percorso formativo flessibile adeguato alle sue competenze e tengono  in giusta considerazione le iniziali difficoltà derivanti dalla barriera linguistica. Al termine del soggiorno la scuola rilascia un attestato di frequenza che certifica le competenze acquisite dallo studente.

Alla conclusione del percorso di studio in Italia l’alunno dovrà compilare la scheda B  (allegato 4) che verrà poi inviata al Ministero.