Corsi di recupero

Agli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche previste dal Piano dell’offerta formativa della scuola, presentano insufficienze gravi in una o più discipline, il consiglio di classe assegna i corsi di recupero. Il consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. Le iniziative di recupero programmate sono portate a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati; ove le medesime non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale scritta.

Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle succitate verifiche sono deliberate dai consigli di classe che, in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere verifiche scritte e/o orali.

Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l’esito alle famiglie.

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.

Si procede, invece, al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non ammissione.

In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo l’indicazione della “sospensione del giudizio”.

La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero delle insufficienze, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.

Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti. Le verifiche finali devono tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero.

Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera l’integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con l’indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”.

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede, altresì, all’attribuzione del punteggio di credito scolastico.

A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo quadrimestre presentino insufficienze gravi in una o più discipline, il consiglio di classe predisporrà iniziative di sostegno e forme di verifica, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti stessi nella condizione di conseguire una valutazione positiva in tutte le discipline in sede di scrutinio di ammissione all’esame di stato.